Marzia Ciunfrini

Se si è in possesso di beni ereditari la rinuncia all’eredità deve essere presentata entro tre mesi dal decesso (articolo 485 codice civile e Cassazione sentenza 36080/2021); se non si è in possesso dei beni ereditari la rinuncia all’eredità può essere presentata fino alla prescrizione del diritto (10 anni).

L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario consente di distinguere il patrimonio del defunto da quello dell’erede: in questo modo l’erede risponderà di eventuali debiti del defunto soltanto con il patrimonio ereditato. Questa procedura è obbligatoria se l’erede è un minore.

Il subentro in una casa di edilizia pubblica dell’ALER non è regolata da diritti ereditari, ma si tratta di una facoltà riservata a coloro che hanno fatto costantemente parte del nucleo familiare dell’assegnatario defunto. Sarà dunque possibile trasferire il contratto di assegnazione ad uno dei figli di suo fratello deceduto. Naturalmente bisognerà, contestualmente al subentro, saldare il debito a quel momento esistente (anche attraverso una rateazione): come già accennato la rinuncia all’eredità, in un tale contesto, non entra assolutamente in gioco.


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