Annapaola Ferri

Attraverso visure finalizzate nei registri di Camere di Commercio, Tribunali, Uffici di Conservatoria, Uffici Catastali è comunque possibile individuare beni immobili accettati dal chiamato all’eredità o a cui il chiamato all’eredità ha rinunciato con beneficio di inventario.

L’articolo 481 del codice civile prescrive poi (actio interrogatoria) che chiunque vi abbia interesse può chiedere all’autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine, senza che sia stata fatta la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.

Se il chiamato, invece, accetta l’eredità, una semplice consultazione dell’Anagrafe Tributaria consente di individuare i beni immobili ereditati (o comunque i conti correnti che sono nella disponibilità del debitore).

Naturalmente, se l’azione esecutiva è stata già definita attraverso, ad esempio, il pignoramento dello stipendio (fino al soddisfacimento di quanto dovuto) il creditore cui è stato assegnato il prelievo mensile non può ulteriormente procedere per sottoporre ad espropriazione beni che, eventualmente, fossero pervenuti successivamente nella disponibilità del debitore e che realizzerebbero il rimborso del debito in tempi più rapidi.

Il creditore è libero di scegliere quali beni del debitore aggredire: ma, una volta notificato il precetto ed ottenuto il pignoramento dello stipendio deve attendere che il suo credito venga escusso integralmente con quella azione esecutiva.


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