Patrizio Oliva

L’eredità non viene bloccata dai creditori del debitore chiamato: se il debitore accetta l’eredità, i creditori avviano le azioni esecutive finalizzate all’escussione coattiva.

In caso di rinuncia all’eredità da parte del debitore a favore dei propri figli i creditori il rimedio l’hanno trovato con l’articolo 524 del codice civile se taluno rinunzia, benché senza frode, a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia .

Per quanto attiene la legge per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012) il giudice omologa il piano del debitore consumatore solo quando (articolo 12 bis) esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacita’ patrimoniali. Per l’accoglimento del piano, dunque, il consumatore debitore deve dimostrare le circostanze appena richiamate.

La legge, pur dopo quasi tre anni di vigenza, è ancora poco conosciuta anche da chi dovrebbe applicarla e, direi, poco supportata da alcune associazioni di consumatori il cui scopo, spesso, è solo quello di attingere ai fondi statali messi a loro disposizione più che dare una mano alla gente che avrebbe bisogno di essere aiutata.

Ma, questo (pensare solo al proprio tornaconto) è un male che affligge ormai tutto questo disgraziato paese in decadenza morale, civile ed etica più che conclamata.


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