Naturalmente, non è possibile che l’INPS accrediti le somme dovute a Caio su un conto corrente intestato a Tizio.
Può provare, tramite CAF, a chiedere all’INPS che l’indennità di disoccupazione le sia corrisposta in contanti se si tratta di importi inferiori a mille euro.
Peraltro, in base all’articolo 545 del codice di procedura civile (cosi’ come modificato dal decreto legge 83/15) le somme da chiunque dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, non possono essere pignorate nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale (circa 1.500 euro) quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento.
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