Lilla De Angelis

Nella società in accomandita semplice (sas) i soci si suddividono in due categorie, i soci accomandatari, che si assumono una responsabilità illimitata e solidale; i soci accomandanti, la cui responsabilità e’ limitata ai conferimenti sottoscritti.

Tuttavia suo marito, pur essendo solo un socio accomandante, risponde dei debiti della sas in qualità di garante.

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

  1. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
  2. aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
  3. avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Sarebbe forse opportuno farsi assistere da un esperto per valutare la possibilità, nel caso in cui lei, sua suocera e suo marito non risultiate soggetti fallibili, di presentare un piano di accordo con i creditori ai sensi della legge 3/2102 per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Com’è noto anche il piccolo imprenditore, non fallibile, può accedere ai benefici di legge presentando un piano di ristrutturazione dei debiti da sottoporre al preventivo assenso dei creditori in rappresentanza di almeno il almeno il 60% dell’esposizione debitoria.


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