Ai fini fiscali, per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente.
La deduzione per l’abitazione principale ai fini ICI (che comportava l’abbattimento del reddito da fabbricati) competeva per una sola unità immobiliare, per cui se il contribuente possedeva due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l’altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spettava esclusivamente per il reddito dell’immobile che il contribuente utilizzava come abitazione principale.
La circolare del MEF che lei cita è, invece, riferita alla possibilità di beneficiare delle agevolazioni prima casa anche per l’acquisto di un secondo immobile in altro Comune, in cui uno dei due coniugi è costretto a stabilirsi per trasferimento riconducibile a motivi di lavoro.
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