Ornella De Bellis

I regolamenti interni non possono certamente violare le leggi e quanto disposto dal codice civile.

Peraltro, se c’è la procura e se la documentazione attesta che il mandatario è il legale rappresentante della sas, e dunque soggetto legittimato a riscuotere l’assegno, non si capisce perché venga negato il pagamento, una volta identificato il procuratore.

Dunque, non resta che presentare, con raccomandata A/R, formale reclamo alla banca monzese chiedendole di esplicitare, per iscritto, le motivazioni in base alle quali ritiene di non dar luogo al pagamento dell’assegno intestato alla sas; ed eventualmente, le modalità con cui il legale rappresentante di una sas, impossibilitata ad aprire un rapporto di conto corrente, potrebbe incassare il titolo.

Decorsi 30 giorni dal ricevimento della raccomandata AR da parte della banca, in mancanza di una risposta o a fronte di una ulteriore conferma dell’intenzione della banca di voler negare il pagamento di un titolo di credito allo sportello, richiamando le direttive di un non meglio specificato regolamento interno, si potrà procedere a presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.

La procedura di ricorso all’ABF è molto semplice, il dossier può essere trasmesso per posta e non è necessaria l’assistenza legale.

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