Cominciamo col dire che lei ha compreso appieno la problematica relativa al contratto di comodato gratuito registrato presso l’Agenzia delle entrate: serve sicuramente a poter liberare i beni pignorati con opposizione al giudice delle esecuzioni promossa dal terzo proprietario. Può, tuttavia, non essere sufficiente ad evitare il pignoramento cui potrebbe essere chiamato un ufficiale giudiziario non abbastanza “flessibile” o, comunque, legittimamente timoroso per una sempre possibile censura giudiziale del proprio comportamento (sensato) da parte del creditore.
Non è detto, però, che l’ufficiale giudiziario pignori anche dopo l’esibizione di un contratto di comodato regolarmente registrato all’ADE e, in ogni caso, l’eventuale liberazione dei beni ex post, pur se comporta spese e perdite di tempo, non può propriamente definirsi un guaio (grave) per chi ospita il debitore.
Tanto premesso, continuiamo col dire che il genitore non convivente nel nucleo familiare, divorziato con l’altro genitore, si considera facente parte del nucleo familiare della figlia convivente con la madre, a meno che non sia stato stabilito con provvedimento dell’Autorita’ giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli.
Dunque, se il genitore divorziato non è obbligato a versare un assegno di mantenimento per la figlia studentessa universitaria, l’ISEE per l’Universita’ (ISEEU) tiene conto della situazione economica di tale genitore, ed e’ prevista una particolarita’ di calcolo del reddito del nucleo familiare. Si integra, cioè, l’ISEE del nucleo della studentessa con una componente aggiuntiva calcolata, sulla base della condizione economica del padre non convivente e divorziato.
E qui, come chiaramente da lei riportato, nascono i suoi problemi. Cosa si può fare?
La prima soluzione consiste nella possibilità, per sua moglie divorziata, di presentare, ai servizi sociali del Comune in cui risiede, istanza diretta ad accertare l’estraneita’ del padre divorziato in termini di rapporti affettivi ed economici verso la figlia. Occorre, di solito, una apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata dallo stato di famiglia.
A seguito dell’istruttoria condotta dall’assistente sociale, anche con l’eventuale ausilio della polizia municipale, il dirigente del settore certifichera’ l’eventuale stato di estraneita’ in termini di rapporti affettivi ed economici fra padre e figlia. Il che consentirà l’esclusione dal nucleo familiare della figlia per il padre non convivente, divorziato e non soggetto all’obbligo di corresponsione di assegno per il mantenimento economico della figlia.
L’alternativa: dal 25 marzo 2012 le modifiche apportate all’articolo 1 della legge (1228/1954) sull’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente dispongono che nell’anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonche’ le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio.
Lei, dunque, potrebbe richiedere l’iscrizione all’anagrafe del Comune in qualità di soggetto senza fissa dimora: in questo caso la residenza “virtuale” viene fissata in una ben specifica strada comunale oppure presso onlus e specifiche associazioni per l’assistenza ai senza casa (homeless). A tale residenza si può poi fare riferimento per la compilazione del modulo aggiuntivo ISEEU relativo al genitore divorziato non convivente con la figlia studentessa universitaria che non percepisce assegno di mantenimento.
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