Giuseppe Pennuto

E’ ormai noto che i postini molto spesso non lasciano l’avviso di giacenza (hanno fretta perché i carichi di lavoro sono ormai insostenibili, dal momento che Poste Italiane è, oggi, essenzialmente una banca gestita da portalettere e quindi mancano gli addetti alla consegna della corrispondenza) esponendo il destinatario a disagi e danni non indifferenti.

Tuttavia la legge non lascia spazio ad interpretazioni legga in proposito (se se ne ha voglia) questo articolo): in pratica la notifica via posta non dà alcuna garanzia di consegna dell’atto al destinatario. Chi vuole opporsi e reagire ad una tale indecente prassi consolidata deve dimostrare, con querela di falso, che il postino da casa non è passato: cosa pressoché impossibile.

Fatta questa premessa, consegue che non esistono elementi per ricorrere nella situazione da lei riportata.

Non solo non ha diritto al beneficio della misura ridotta, ma dovrà sostenere anche gli oneri conseguenti al mancato pagamento della multa nel termine di 60 giorni dalla notifica del verbale.

Naturalmente, recandosi all’ufficio comunale preposto alla riscossione coattiva delle sanzioni per infrazione al codice della strada, potrà pagare la differenza fra quanto richiesto con il titolo esecutivo e l’importo già da lei versato.


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