Simone di Saintjust

Anche se lei non fornisce riscontri in tal senso, dovremmo essere ancora nella fase stragiudiziale di una richiesta di rimborso dell’importo relativo al presunto mancato pagamento di un pedaggio autostradale; la riscossione del debito pare sia stata affidata, dall’esercente ungherese, ad una società di recupero crediti (probabilmente inglese, almeno da quel che risulta da altri casi che ci sono stati segnalati).

Alla società di recupero crediti viene trasmesso, di solito, un elenco di debitori e di quanto è da essi dovuto: ciò solo per dire che, in questa fase, chi si occupa della pratica a lei riferita non dispone della possibilità di verificare altrimenti un eventuale errore (a fronte del pagamento regolare del fruitore del servizio) se non attraverso l’esibizione di almeno una copia della cosiddetta vignetta (o e-bollino) acquistata.

Inoltre, il suo estratto conto attesta l’acquisto dell’e-bollino ma, sicuramente, non reca informazioni circa l’ora di inizio validità dello stesso: in altre situazioni simili, che abbiamo in questo forum discusso, la contestazione che veniva mossa dal gestore delle autostrade ungheresi consisteva nell’utilizzo del servizio al di fuori dell’intervallo temporale legittimamente fruibile.

Sicuramente, se le informazioni desumibili dall’estratto conto della sua carta di credito fossero passate dalla società di recupero crediti all’esercente, questi avrebbe modo, accedendo al proprio sistema informativo ed incrociando i dati, di associare al pagamento della vignetta acquistata anche il periodo di validità.

Tuttavia, il problema, anche in una successiva eventuale fase giudiziale del contenzioso, risiede nel fatto che, in punta di diritto, se il soggetto A riesce a dimostrare che il soggetto B ha utilizzato un servizio a pagamento erogato da A e se l’acquisto del servizio è attestato dal rilascio di una regolare ricevuta, qualora A contesti successivamente a B il mancato pagamento del corrispettivo (nei termini legali di prescrizione del diritto di esigere il credito), l’onere della prova contraria grava comunque su A, e può essere assolto proprio attraverso l’esibizione dell’attestato di avvenuto pagamento.

E’ evidente che, se così stanno le cose dal punto di vista legale (in Italia come in Ungheria), all’esercente delle autostrade ungheresi, scorretto o meno che sia sotto il profilo etico morale, non passa nemmeno per la testa di spendere soldi e denaro (oltre a quelli già versati alla società di recupero crediti) per indagare sull’effettivo pagamento della vignetta acquistata dal presunto debitore magari solo per ammettere un proprio errore e dimostrare, al mondo intero, l’elevato tasso tecnologico del sistema di pagamento elettronico dei pedaggi autostradali in terra magiara.


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