Lei ha praticamente abbozzato un piano del consumatore, ovvero, una delle tre opzioni possibili per uscire dalla spirale dei debiti con la legge 3/2012 (accordo con i creditori, piano del consumatore, appunto, e liquidazione volontaria del patrimonio).
Per il piano del consumatore non è necessario il preventivo accordo dei creditori, in quanto finalizzato, a giudizio insindacabile del giudice preposto, a coniugare le esigenze di rimborso dei crediti erogati compatibilmente ad un livello sostenibile di vita per il debitore.
Quello che resta da fare è individuare un’associazione di consumatori che metta a disposizione, a costi contenuti, un professionista in grado di fornirle la necessaria assistenza tecnica come organismo per la composizione della crisi da sovraindebitamento, così come previsto dalla legge 3/2012: si tratta in pratica di un avvocato, un commercialista o un notaio che possa documentare di essere stato nominato, in almeno quattro occasioni, curatore fallimentare, commissario giudiziale, delegato alle operazioni di vendita in procedure esecutive immobiliari o liquidatore.
Anche la cancelleria del Tribunale territorialmente competente (in base alla residenza del debitore che vuole fruire della procedura) può eventualmente fornirle utili indicazioni.
Una volta assunto l’incarico, il professionista, interfacciandosi con il giudice delegato alla composizione delle crisi da sovraindebitamento, dovrà cercare con lei di concordare proprio l’importo delle rate da pagare per servire il debito, in modo da ottenere l’omologazione del piano del consumatore da lei presentato.
Suggerirei di tralasciare ogni tentativo di riferirsi, alla banca che ha erogato il prestito, come al soggetto colpevole della situazione di sovraindebitamento in cui lei attualmente versa.
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