Una volta accertato l’insufficiente o omesso pagamento di un tributo, la Pubblica Amministrazione ha tempi ben precisi, a pena di nullità (decadenza), entro i quali notificare al debitore l’avviso di accertamento e, successivamente, iniziare l’azione di riscossione coattiva con l’iscrizione a ruolo.
Affidata la riscossione coattiva all’agente della riscossione (Equitalia), anche la notifica della cartella esattoriale al debitore è soggetta a termini di decadenza (oltre i quali la cartella è nulla) che decorrono dalla notifica dell’atto presupposto.
Quando la cartella esattoriale sia stata notificata al debitore, i tempi massimi per attivarsi esecutivamente (ipoteca, fermo amministrativo, pignoramento pensione, stipendio, conto corrente ecc.) sono anch’essi individuati dalla legge. Per evitare la prescrizione del credito (che rende inesigibile la pretesa) nel caso in cui il debitore sia temporaneamente nullatenente, l’agente della riscossione (Equitalia) deve periodicamente notificare un avviso di intimazione.
Qualora i tempi di decadenza fissati dalla legge non siano inutilmente decorsi, una rinotifica dell’atto è sempre possibile (nullità sanabile). Lo stesso vale per la prescrizione.
Sia i tempi di decadenza che di prescrizione dipendono dalla natura del credito.
Per questo motivo, in casi come il suo, si preferisce attendere sempre una mossa della PA e solo successivamente eccepire l’intervenuta decadenza o prescrizione.
Per contro, l’iniziativa del debitore finalizzata ad ottenere lo sgravio di cartelle dormienti deve sempre essere subordinata ad acquisire, con accesso agli atti, presso gli enti creditori e presso Equitalia tutta la documentazione (relate di notifica) onde evitare il rischio di agire prima che siano effettivamente intervenute la decadenza o la prescrizione.
In ogni caso, come sancito dalla Corte di cassazione a sezioni unite con sentenza 19704/15, l’estratto di ruolo (quello che si visualizza accedendo online alla propria posizione Equitalia) è impugnabile ove sia certa la viziata notifica della cartella esattoriale (evenienza che è sempre necessario verificare con accesso agli atti presso il concessionario della riscossione)
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