Ornella De Bellis

Il pignoramento presso la residenza, o il domicilio, del debitore non è azione esecutiva particolarmente efficace per il creditore: quest’ultimo dovra’ anticipare, infatti, le spese di custodia dei beni pignorati e quelle necessarie per la procedura di vendita all’asta. E’ chiaro che, per non aggiungere il danno alla beffa, prima di attivare il pignoramento presso la residenza del debitore, il creditore deve avere una ragionevole certezza di poter recuperare beni il cui collocamento nel circuito delle aste giudiziarie possa dar luogo ad un ricavato tale da compensare non solo il credito vantato, ma anche le spese anticipate. Insomma, i beni da pignorare individuati presso la residenza del debitore devono avere un valore anche se usati: mobili da antiquariato o antichi si’, ma non mobili vecchi.

Fatta questa doverosa precisazione va aggiunto che, nella prospettiva di un temuto pignoramento presso la residenza del debitore, andrebbe spostata la residenza attuale al domicilio effettivo, altrimenti si rischia di arrecare danno, o anche solo fastidio, agli ex conviventi.

Il contratto di comodato regolarmente registrato presso l’Agenzia delle entrate è senz’altro utile qualora si vogliano limitare le conseguenze derivanti dal pignoramento eseguito presso l’abitazione del debitore.

Tuttavia, così come stabilito dalla Corte di cassazione (sentenza 23625/12), l’attivita’ svolta dall’ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare é meramente esecutiva, e deve ritenersi preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento eventualmente esibiti dal debitore, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell’opposizione del terzo all’esecuzione.

In altre parole sarà necessario, dopo l’eventuale pignoramento che non potrà essere evitato, che il comodatario proponga, con l’assistenza di un avvocato, azione di opposizione all’esecuzione: in questa fase il contratto di comodato, registrato in epoca anteriore alla data di pignoramento, risulterà decisivo per ottenere la liberazione dei beni.


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