Paolo Rastelli

Ho qualche perplessità sul fatto che, come riferito dall’addetto allo sportello, Equitalia possa procedere con pignoramento presso terzi (ovvero presso l’Agenzia delle entrate) per acquisire i 2 mila e 400 euro che la stessa Agenzia delle entrate deve, a titolo di rimborso, a suo padre.

Per terzo, infatti, deve intendersi un soggetto diverso dal creditore procedente che sia a sua volta debitore del debitore.

Equitalia agisce come agente della risossione, ma il creditore procedente nelle procedure giudiziali è, sempre e comunque, l’Agenzia delle entrate.

Equitalia, allora, dovrebbe, in pratica, pignorare lo stesso creditore procedente. Temo che qualsasi giudice non avrebbe difficoltà a rilevare un corto circuito procedurale.

Peraltro, se davvero fosse possibile un simile espediente, certamente a suo padre non sarebbe stata nemmeno recapitata la proposta di compensazione volontaria.

Il fatto è che Equitalia può solo pignorare il conto corrente del debitore sul quale l’Agenzia delle entrate accrediterà l’importo del rimborso. Questo è un pignoramento presso terzi, dove il terzo è la banca. Ma deve scegliere i tempi: se la notifica del pignoramento alla banca anticipa l’accredito del rimborso, lo stesso rimborso non potrà essere accreditato (un buco nell’acqua). Se, invece, la notifica del pignoramento posticipa l’accredito del rimborso, al momento del “congelamento” del conto corrente saranno altissime le probabilità che il debitore abbia già prelevato i soldi (un altro buco nell’acqua).

Inutile chiedere la rateizzazione nello scenario ipotizzato: il rimborso non sarà sicuramente immediato e l’importo delle rate tale che il pagamento di qualcuna di esse compenserà comunque il rimborso. D’altra parte non pagando le rate si decade dal beneficio e si ritorna, inesorabilmente, al punto di partenza.


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