Carla Benvenuto

Il codice di procedura civile dispone che le somme dovute al debitore dall’INPS, a titolo di pensione, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti del 20% per debiti vantati da privati.

Poiché l’ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà, porta la quota impignorabile della pensione (minimo vitale) a circa 750 euro, ne consegue che il creditore non potrà procedere fruttuosamente al pignoramento della pensione di suo padre presso l’INPS, dal momento che essa si aggira, come lei riferisce, intorno ai 700 euro.

Il padrone di casa creditore di suo padre dovrà accontentarsi, come la legge gli consente, di pignorare il 20% del TFR fino all’eventuale soddisfacimento del credito vantato. Buon per lui se basteranno a saldare il debito …


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