Da quanto lei molto sommariamente riporta, è desumibile che si tratti di cartelle esattoriali relative a verbali di multa per infrazione al codice della strada.
Lei non specifica quali difetti di notifica delle cartelle esattoriali a lei destinate abbia riscontrato, nè se ha verificato la correttezza della notifica degli degli atti presupposti (i verbali di multa) presso l’ente che ha elevato le contravvenzioni (Comune, Prefettura).
Il problema nasce e si complica quando il preavviso di fermo amministrativo è riconducibile a cartelle esattoriali che si riferiscono a debiti di natura diversa (imposte, contributi, multe).
Nel caso specifico, ammesso che:
- il preavviso di fermo amministrativo sia riconducibile a debiti esclusivamente di natura amministrativa (multe);
- i verbali di multa e le conseguenti cartelle esattoriali non risultino essere state notificate secondo legge, neanche per compiuta giacenza (cosa di cui lei e noi non siamo certi);
- sia intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione, per essere decorsi piu’ di cinque anni dalla violazione;
la procedura corretta da seguire è quella di esigere copia del preavviso di fermo amministrativo ed adire il Giudice di Pace in veste di giudice dell’esecuzione per contestare l’atto in assenza di validi titoli esecutivi ex articolo 615 del codice di procedura civile.
Per l’opposizione all’esecuzione ex articolo 615 del codice di procedura civile non può stare in giudizio da solo, ma ha necessariamente bisogno dell’assistenza tecnica di un avvocato.
Quando si contesta il preavviso di fermo amministrativo, rilevando la mancata notifica del verbale di accertamento delle violazioni del Codice e della cartella di pagamento e si eccepisce l’intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione, per essere decorsi piu’ di cinque anni dalla violazione l’azione va qualificata come opposizione all’esecuzione non ancora iniziata ed e’ regolata dall’articolo 615 del codice di procedura civile. [Corte di cassazione – ordinanza 11816/15]
Infine, la procedura per l’impugnazione di cartelle esattoriali riconducibili al mancato pagamento di sanzioni amministrative nulla ha che vedere con quella con cui incardinare un contenzioso tributario qualora la PA contesti l’omesso o insufficiente pagamento di tributi. Nel contenzioso tributario si può impugnare (sempre, naturalmente, che ricorranno i presupposti per il ricorso) anche l’estratto di ruolo di cui può chiedere copia ad Equitalia.
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