La soglia di 4 mila e 800 euro, oltre la quale si perde lo stato di disoccupazione, si riferisce a redditi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.
I contributi previdenziali per lavoro autonomo occasionale (righi RL14, RL15) e assimilati (rigo RL25 riportato a rigo RL30 dopo deduzione forfetaria) vanno corrisposti per redditi fiscalmente imponibili superiori a 5.000 euro nell’anno solare, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali; nel senso che i primi 5.000 euro annui costituiscono una soglia di esenzione dall’obbligo contributivo.
No, lei non sta facendo confusione.
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