Rosaria Proietti

Per quanto attiene l’ISEE per l’università, o ISEEU, sarà lei, studentessa, a dover effettuare e sottoscrivere la dichiarazione, inserendo nel nucleo familiare sua madre e le relative informazioni reddituali e patrimoniali riguardanti sua madre.

Per il resto (ISEE per altre prestazioni quali il ticket sanitario), non siamo d’accordo con quanto riferitole dal CAF. L’appartenenza al nucleo familiare ISEE dei genitori per i soggetti a carico ai fini IRPEF non conviventi con i propri genitori è estesa ai figli maggiorenni non coniugati e senza prole.

Per soggetto a carico ai fini IRPEF deve intendersi il componente della famiglia anagrafica che abbia percepito, nel periodo di riferimento della DSU, un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

In questo caso, qualunque sia la famiglia anagrafica di appartenenza (stato di famiglia) del soggetto maggiorenne, non coniugato e senza prole, egli fa sempre parte del nucleo familiare dei genitori (indipendentemente dal fatto che nessuno, entrambi o uno solo di essi fruiscano o meno delle detrazioni fiscali). Fino a quando almeno un genitore è in vita.

Quindi, secondo noi, anche la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ISEE da lei sottoscritta e presentata per qualsiasi altra prestazione sociale, in quanto soggetto maggiorenne, senza prole, e a carico fiscalmente (nel senso di non percepire reddito superiore a 2.840,51 euro), deve indicare un nucleo familiare che comprenda sua madre ed escluda il compagno presente nello stato di famiglia.

Insomma, solo se lei nell’anno di imposta 2013 (redditi 2014) avesse percepito un reddito di 2.840,52 euro (poniamo per esempio) allora per l’ISEEU avrebbe sempre dovuto includere sua madre nel nucleo familiare escludendo il suo compagno, mentre per l’ISEE avrebbe dovuto escludere sua madre ed includere il compagno.

Il DPR 159/13 stabilisce testualmente all’articolo 3 Il nucleo familiare del richiedente e’ costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

Fra le eccezioni troviamo al comma 5 dello stesso articolo Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori.

Infine, va sempre ricordato che sono considerati familiari fiscalmente a carico dei genitori tutti i soggetti che non hanno percepito un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili, indipendentemente dal fatto che il genitore abbia o meno fruito delle corrispondenti detrazioni.

Quindi la dichiarazione ISEE del compagno dovrà essere coerente con quella della convivente: il nucleo familiare del compagno dovrà escludere dai componenti del proprio nucleo familiare la convivente che compare nello stato di famiglia, dal momento che quest’ultima è attratta nel nucleo familiare della propria genitrice.


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