La finanziaria puo’ invocare come causa di risoluzione del contratto revolving il ritardato pagamento delle rate quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.
La risoluzione del contratto revolving comporta la decadenza dal beneficio del termine (DBT) e la contestuale richiesta del rimborso del capitale residuo a debito in un’unica soluzione.
Non è detto, tuttavia, che la DBT precluda la possibilità di un accordo a saldo nel caso in cui la finanziaria ceda il proprio credito ad una società di recupero.
In ogni caso è altresì corrispondente a verità il fatto che la finanziaria potrebbe adire il giudice per chiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore inadempiente ed avviare un’azione esecutiva finalizzata al pignoramento del 20% dello stipendio che il debitore percepisce.
Il pignoramento del veicolo e presso la residenza del debitore sono altre soluzioni percorribili per la riscossione coattiva del credito, anche se in realtà poco efficaci, a meno che non si tratti di veicoli di lusso e residenze di pregio.
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