Chiara Nicolai

Quella che lei propone è l’analisi di una situazione giuridica molto controversa che si concretizza quando i coniugi, in regime di separazione dei beni, abbiano stabilito di utilizzare quale casa familiare quella di proprietà esclusiva di uno di loro.

La giurisprudenza ormai consolidata ritiene di poter configurare in capo al coniuge non proprietario una detenzione autonoma, che beneficia della tutela possessoria accordata dall’articolo 1168 del codice civile, dovendosi escludere, anche alla luce della circostanza che il coniuge non proprietario partecipa (o abbia partecipato) al pagamento del mutuo, che la detenzione fondi, giuridicamente, solo su ragioni di pura ospitalità.

In pratica, il coniuge non proprietario che convive nella casa familiare e che comunque partecipa al pagamento del mutuo, può chiedere, qualora il coniuge proprietario in qualche modo lo spogli da questa tipologia di possesso acquisito (lo cacci di casa, per intenderci) la reintregrazione nel possesso medesimo.

Il risvolto della medaglia, e qui torniamo al quesito posto dalla lettrice, è che l’articolo 218 del codice civile dispone che il coniuge che gode dei beni dell’altro coniuge (beninteso, non limitatamente a motivazioni di ospitalità) è soggetto a tutte le obbligazioni dell’usufruttuario.

Ed allora, ammesso e non concesso che i creditori del coniuge non proprietario dell’immobile che paga il mutuo, abbiano voglia, tempo e risorse economiche da anticipare per avventurarsi in una disputa giudiziale dagli esiti incerti, quello che potrebbero al massimo conseguire è ottenere il pignoramento dell’usufrutto del coniuge debitore non proprietario, con tutte le difficoltà di riscossione coattiva che tale soluzione comporta: ben difficile, se non impossibile, infatti, nella realtà, trovare chi sia disposto ad acquisire all’asta il diritto di usufrutto del debitore per esercitarlo in un immobile che non sarebbe possibile liberare dalla presenza del coniuge proprietario e non debitore.

Siamo, cioè, nel campo dell’inverosimile seppur del teoricamente probabile. Mentre il problema si porrà concretamente, di qui a cent’anni, in caso di premorienza del coniuge proprietario e non debitore laddove il debito del coniuge superstite debitore resti inadempiuto e non prescritto.


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