Il decreto ingiuntivo diviene esecutivo dopo la scadenza del termine utile perchè il debitore possa contestare il credito ingiunto (40 giorni dopo la notifica del provvedimento).
A quel punto il creditore effettua, di solito, un’indagine patrimoniale per individuare i beni del debitore da assoggettare a pignoramento (reddito da stipendio o pensione, immobili, conti correnti, crediti vantati dal debitore verso terzi, opere d’arte, gioielli ed arredi di pregio detenuti presso la residenza del debitore o altrove).
E’ evidente che il tempo intercorrente fra la data di esecutività del decreto ingiuntivo e quella in cui, normalmente, il creditore avvia l’azione esecutiva non è determinabile a priori.
Una volta individuato il bene (o i beni) da pignorare, il creditore notifica al debitore, tramite Ufficiale giudiziario, un atto di precetto, invitandolo a saldare il debito entro 10 giorni.
Decorso inutilmente anche questo termine, il creditore può effettuare il pignoramento, tenendo conto che il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notifica non è iniziata l’esecuzione (articolo 481 del codice di procedura civile).
Per quanto attiene il pignoramento, ed in particolare quello presso la residenza, o il domicilio, del debitore di cui ci chiede conto, bisogna dire che non si tratta di un’azione esecutiva particolarmente efficace per il creditore: quest’ultimo dovrà anticipare, infatti, le spese di custodia dei beni pignorati e quelle necessarie per la procedura di vendita all’asta. E’ chiaro che, per non aggiungere il danno alla beffa, prima di attivare il pignoramento presso la residenza del debitore, il creditore deve avere una ragionevole certezza di poter recuperare beni il cui collocamento nel circuito delle aste giudiziarie possa dar luogo ad un ricavato tale da compensare non solo il credito vantato, ma anche le spese anticipate. Insomma, i beni da pignorare individuati presso la residenza del debitore devono avere un valore anche se usati: mobili da antiquariato o antichi sì, ma non mobili vecchi.
Per rispondere, in generale, all’ultima domanda, se il debitore ha acquisito, con pagamento a rate (non in leasing o con patto di riservato dominio) un bene di valore collocabile facilmente in una vendita all’asta, il creditore lo pignora, lo vende, il giudice gli assegna il ricavato ed il debitore continua a pagare le rate.
Sulla base della situazione patrimoniale e reddituale che lei riporta, anche se non è possibile escludere nulla, si può tranquillamente affermare che le probabilità di un pignoramento della Worwerk presso la sua residenza è un evento altamente improbabile.
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