La compensazione dei crediti inferiori ai 10 mila euro che il debitore vanta nei confronti della PA con i debiti accumulati con la stessa PA, per i quali agisce Equitalia, non è obbligatoria.
Tanto è vero che per ottenere la compensazione il debitore deve compilare e sottoscrivere un apposito modulo.
Peraltro, l’articolo 28 ter del DPR 602/73 (Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta) prescrive che in sede di erogazione di un rimborso d’imposta, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo.
Ricevuta la segnalazione Equitalia notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
In caso di rifiuto della proposta di compensazione o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione della riscossione coattiva ed Equitalia comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l’adesione dell’interessato alla proposta di compensazione.
Naturalmente, bisogna vigilare perchè il conto corrente sul quale l’Agenzia delle entrate bonificherà il rimborso sarà potenzialmente esposto al pignoramento da parte di Equitalia.
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