Nel “pignoramento mobiliare” presso il debitore opera una “presunzione legale di appartenenza (o proprieta’)” dei beni mobili presenti nella sua “casa” (o azienda o altro luogo a lui appartenente).
Al di fuori delle ipotesi previste dalla legge (impignorabilità di alcuni beni indicati dall’articolo 514 del codice di procedura civile), ipotizzare che l’ufficiale giudiziario abbia la possibilita’ di valutare l titoli giuridici idonei a giustificare l’eventuale appartenenza a terzi dei beni da sottoporre a pignoramento costituisce un’eventualita’ del tutto estranea al sistema delineato dal codice di procedura civile e dalle norme speciali.
Dunque, l’attivita’ dell’ufficiale giudiziario e’ meramente esecutiva e non puo’ mai ammettersi che egli abbia il potere discrezionale di decidere autonomamente di rifiutarsi di procedere al pignoramento mobiliare dei beni che si trovano nella casa del debitore, nella sua e negli altri luoghi a lui appartenenti.
Insomma, l’ufficiale giudiziario, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione numero 23625 del 20 dicembre 2012, non puo’ comunque esimersi dal procedere al pignoramento. Al proprietario dei beni pignorati resta la possibilita’ di ricorrere allo strumento processuale dell’opposizione del terzo all’esecuzione per mostrare al giudice la documentazione attestante l’effettiva proprietà dei beni pignorati ed ottenere, eventualmente, la loro liberazione.
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