Qualche fastidio potrebbe derivare da un eventuale pignoramento presso la residenza del debitore.
Com’e’ noto, tutti i beni pignorabili rinvenuti dall’Ufficiale giudiziario presso la residenza o il domicilio del debitore possono essere sottoposti a pignoramento in virtu’ del principio di presunzione legale di proprieta’: in pratica, qualsiasi cosa presente presso il domicilio o la residenza del debitore e’ ritenuta essere di proprieta’ del debitore.
L’eventuale terzo effettivo proprietario deve poi opporsi all’esecuzione innanzi al giudice competente per dimostrare (con documentazione probante, quali fatture nominative o contratti di comodato registrati) che i beni pignorati non appartengono al debitore.
Il pignoramento presso la residenza del debitore, tuttavia, e’ un’azione esecutiva poco efficace (per tutta una serie di motivi che non vale la pena elencare in questa sede). In particolare, Equitalia quasi mai vi ricorre, a meno che la residenza o il domicilio del debitore siano siti di lusso e sia ragionevole l’aspettativa di rinvenirvi, all’interno, beni di pregio: arredi d’antiquariato, quadri, sculture e manufatti d’autore, gioielli, orologi ed altri preziosi, impianti tecnologici sofisticati ecc..
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