Simone di Saintjust

Ai sensi dell’articolo 8 comma 2 del DPCM 159/2013 lo studente universitario è considerato autonomo qualora si verifichino le condizioni seguenti:

  1. residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un membro della sua famiglia di origine;
  2. presenza di una adeguata capacità di reddito pari a 7.212 euro al lordo degli oneri deducibili.

Ne consegue che per il caso prospettato, studente coniugato non autonomo economicamente (con reddito inferiore a 7.122 euro al lordo degli oneri deducibili) lo studente viene attratto nel nucleo familiare di origine (nel caso specifico quello di sua madre) senza coniuge e senza i due figli.

Pertanto, ai soli fini ISEEU, il nucleo familiare da prendere in considerazione è composto da lei e da sua madre.


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