Simone di Saintjust

Lei ha utilizzato dei servizi autostradali senza titolo: per due ore o per un solo minuto, in punta di diritto, non fa alcuna differenza.

Non si tratta di una multa, ma della pretesa relativa ad un credito, legittimo, esigibile e documentato, per il cui recupero stragiudiziale il gestore delle autostrade ungheresi NUSZ si è affidato alla inglese EPC. Naturalmente, al costo dell’importo, dovuto e non pagato, si aggiungono le spese di notifica ed il corrispettivo per l’intervento della EPC, resosi necessario a seguito di un comportamento indiscutibilmente elusivo di un fruitore di servizi autostradali ungheresi.

Dal punto di vista legale, va poi chiarito che:

  1. Il termine per il pagamento, che avrebbe comportato la composizione bonaria del contenzioso, è stato fissato in 30 giorni: anche in questo caso, rinviare il pagamento, seppur di un solo giorno, rispetto al periodo concesso, equivale a rifiutare l’offerta.
  2. Se l’ingiunzione di pagamento è destinata ad un cittadino italiano, la traduzione è obbligatoria, in base alle regole fissate a Bruxelles per le controversie transfrontaliere civili nell’Unione europea.
  3. Il gestore delle autostrade ungheresi, per il recupero del credito, può affidarsi a chi meglio crede, purché la società che riceve l’incarico operi secondo le norme di diritto comunitario.

Se adesso vuole chiudere la questione può pagare ad EPC l’importo di 232 euro equivalente alla nuova richiesta di 270 euro, a cui va sottratto l’anticipo di 38 euro già versato. Se, invece, intende contestare l’esosità delle spese addebitate per il ritardato pagamento, non resta altro da fare che contattare uno studio legale ungherese a cui conferire il mandato di citare NUSZ ed EPC per pratiche scorrette nell’attività di recupero crediti transfrontaliera. Non saprei dire quante probabilità di successo possa avere un simile ricorso.

Il prossimo passo del creditore sarà il passaggio dalla fase stragiudiziale a quella giudiziale, con la notifica di un titolo esecutivo europeo.

Si tratta di un certificato che accompagna una decisione giudiziaria nazionale e ne consente l’esecuzione in un altro Stato membro. Vale, fra l’altro, per la riscossione coattiva del credito non contestato quando il giudice nazionale, su ricorso di EPC e NUSZ, avrà deciso che l’importo in questione (gravato da ulteriori spese legali ed interessi moratori) è dovuto.

Anche nella fase giudiziale avrà, eventualmente, modo di far valere le sue ragioni, contestando l’importo ingiunto attraverso l’assistenza legale di professionisti ungheresi dopo la citazione che le verrà notificata, persistendo l’inadempienza, da un Tribunale ungherese.

L’alternativa ad adempiere la seconda pretesa di EPC (integrando il primo pagamento già effettuato, seppur fuori termine) è quella di lasciare le cose come stanno, con la consapevolezza che, se le andasse male, si potrebbe ritrovare a dover corrispondere qualche migliaio di euro attraverso il pignoramento del conto corrente oppure, a rate, con il 20% mensile del suo stipendio (o pensione).

Io personalmente, al posto suo, correrei questo rischio.


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