Il codice tributo 109T è riferito a spese di giustizia per imposta relativa alla registrazione di denunce penali, mentre il codice 806T si riferisce a spese di notifica.
Le eventuali sanzioni nonché gli interessi per ritardato pagamento devono essere analiticamente indicati nell’atto. La loro assenza indica che l’Agenzia delle Entrate ha inteso procedere alla richiesta di versamento dell’imposta al termine del procedimento giudiziale (archiviazione o non luogo a procedere).
Non avendo ottemperato nei 60 giorni previsti, e trattandosi molto probabilmente di un accertamento immediatamente esecutivo, dovrà attendersi una procedura di riscossione coattiva gravata da interessi di mora, ed ulteriori spese di notifica (5,88 euro) oltre all’aggio (4,65% dell’importo complessivo in riscossione se si paga entro 60 giorni, 8% dopo i 60 giorni) dovuto al Concessionario. In pratica, il suo prossimo interlocutore sarà Equitalia.
Gli interessi di mora, dovuti all’Agenzia delle entrate, sono quantificati nella misura del 4,88% in ragione d’anno del tributo liquidato.
Quando l’obbligazione è in solido, vuol dire semplicemente che il creditore può esigere l’intero da uno qualsiasi degli obbligati. Pertanto, sbaglia se paga la metà di quanto le è stato richiesto.
Se paga adesso, l’importo versato costituirà solo una anticipo di quello che dovrà pagare con l’avvio della procedura di riscossione coattiva: inoltre avrà ottime probabilità di complicare la situazione e aggiungere il danno alla beffa.
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