Annapaola Ferri

Va innanzitutto chiarito che il recesso dalla fideiussione prestata implica che comunque il fideiussore dovrà rispondere degli importi che il debitore garantito non sarà in grado di restituire. In pratica, il recesso dalla fideiussione libera il garante dall’obbligo di rimborso dei crediti dalla banca erogati al debitore a partire dalla data di recesso in poi, ma non lo esonera dal rimborso dei crediti erogati al debitore fino alla data di recesso, entro l’importo massimo indicato nel contratto di garanzia a suo tempo sottoscritto.

Un volta che il fideiussore abbia assunto l’onere di garantire il creditore fino all’importo massimo contrattualmente convenuto ed erogato al debitore, l’unica eccezione che il fideiussore può opporre al creditore è quella che riguarda, in una eventuale fase di riscossione coattiva del debito, il rispetto della clausola, ove prevista, del beneficio di escussione. Con il beneficio di escussione, il creditore garantito è obbligato ad escutere innanzitutto il debitore principale e può rivolgersi successivamente al fideiussore solo in caso di azione esecutiva infruttuosa nei confronti del debitore principale.

L’opportunità o meno, di richiedere, in presenza di grave situazione economico/finanziaria del debitore, il rientro dalla esposizione debitoria è una valutazione che spetta esclusivamente alla banca e non può costituire causa di risoluzione del contratto di garanzia.

Tanto premesso, la comunicazione di recesso dalla fideiussione va inviata alla banca con formale raccomandata AR: in questo modo, il residuo obbligo di garanzia sarà limitato, entro l’importo massimo a suo tempo convenuto dal contratto, alle sole obbligazioni gia’ esistenti, con esclusione di quelle non ancora sorte a tale data.

Decorsi 30 giorni dal ricevimento della raccomandata AR di recesso da parte del creditore, in mancanza di una risposta o a fronte di una ulteriore conferma della pretesa della banca di voler esigere l’estensione della fideiussione anche ad eventuali debiti assunti dal debitore garantito dopo la data di recesso, lei potrà procedere a presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.

Infatti, l’estensione della garanzia alle obbligazioni del debitore principale non ancora sorte al momento di efficacia del recesso del garante, seppure entro l’importo massimo della fideiussione a suo tempo convenuto, si pone in contrasto con la previsione del codice civile nella parte in cui dispone che la fideiussione non puo’ eccedere cio’ che e’ dovuto dal debitore, in quanto renderebbe nulli gli effetti del recesso stesso.

La procedura di ricorso all’ABF è molto semplice, il dossier può essere trasmesso per posta e non è necessaria l’assistenza legale.

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