Ludmilla Karadzic

Vediamo allora di capire quando un debitore, a cui sia stata notificata una cartella esattoriale, può affermare di averla impugnata (o opposta) tempestivamente.

Se la cartella esattoriale è originata da un debito iscritto a ruolo di natura erariale (tasse ed imposte) l’opposizione può definirsi correttamente esercitata nei termini se il destinatario propone ricorso giudiziale innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell’atto.

Se il debitore ha intenzione di eccepire eventuali vizi di notifica degli atti presupposti alla cartella esattoriale, prima di presentare il ricorso (nei sessanta giorni a sua disposizione, quindi) può anche rivolgersi all’ente creditore (nello specifico l’Agenzia delle entrate) per chiedere, con istanza di accesso agli atti, l’esibizione della documentazione attestante la corretta procedura di notifica, per esempio, dell’avviso di accertamento.

Quello che non si può certamente fare è scrivere ad Equitalia e/o all’Agenzia delle entrate, quando sia trascorso circa un anno dalla notifica della cartella esattoriale, per chiedere copia delle relate di notifica ritenendo che, in assenza di una risposta pervenuta entro 220 giorni, il credito non sia più esigibile.


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