Ludmilla Karadzic

La procedura a cui lei, probabilmente, si riferisce è quella relativa ad una istanza di sospensione delle riscossione coattiva.

Procedura che si attiva solo se è già stato pagato l’importo richiesto, si è in possesso di una sentenza favorevole, o si è ottenuto uno sgravio dell’ente creditore (nel caso, l’Agenzia delle entrate).

La sospensione della riscossione coattiva può essere richiesta ad Equitalia in presenza di qualsiasi causa che rende non esigibile il credito: in ogni caso, la domanda va presentata entro 90 giorni da quando Equitalia ha notificato la cartella esattoriale.

Con queste premesse, una volta ricevuta la domanda completa di tutta la documentazione, se entro 220 giorni non non perviene alcuna risposta, gli importi iscritti a ruolo non saranno più dovuti (regola del silenzio assenso).

Purtroppo, nel caso riportato, non siamo di fronte ad un debito già pagato, non c’è una sentenza che dichiara non dovuto l’importo iscritto a ruolo, né l’Agenzia delle entrate ha ritenuto di sgravare quanto da lei preteso. E, per questo, nessuno le risponderà mai, mentre l’omesso riscontro non potrà costituire motivo di annullamento del debito.

Lei, infatti, ha semplicemente inteso di utilizzare una procedura specifica di sospensione della riscossione coattiva in chiave di istanza di accesso agli atti ed, in particolare, di domanda di esibizione delle relate di notifica delle cartelle esattoriali.

Cosa che avrebbe dovuto fare entro 60 giorni dalla notifica degli atti per proporre eventualmente ricorso giudiziale finalizzato ad eccepire vizi di notifica.


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