Quando la violazione commessa e’ punibile con una sanzione amministrativa che prevede un pagamento di una somma di denaro, la legge dà facolta’ all’amministrazione pubblica di agire indifferentemente nei confronti del trasgressore e del proprietario del veicolo per l’eventuale azione di riscossione coattiva.
Questo e’ il cosiddetto “principio di solidarieta’” per il quale il proprietario del veicolo ed il trasgressore vengono considerati, appunto, “obbligati in solido” al pagamento della sanzione amministrativa.
Ora, nel suo caso particolare la sanzione è evidentemente riferibile a violazioni che non potrebbero essere imputabili al trasgressore, ma esclusivamente al proprietario del veicolo: tuttavia, l’azione di opposizione alla multa e la contestuale richiesta di notificare il verbale al proprietario del veicolo, avrebbe dovuto essere esercitata all’epoca della notifica del verbale stesso, che le fu contestato immediatamente.
Adesso, purtroppo, c’è poco da fare.
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