Marzia Ciunfrini

Il creditore può eccepire la risoluzione del contratto per il ritardato pagamento delle rate per almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

La risoluzione del contratto comporta la decadenza del beneficio del termine (DBT) e la contestuale richiesta del rimborso del capitale residuo in un’unica soluzione.

Quando si è pagato in ritardo due rate del prestito il creditore può segnalare l’evento nella Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (CRIF) e/o in altre Centrali Rischi private (CTC, Experian) a cui risulta associato. La cancellazione della segnalazione avviene decorsi 12 mesi dalla regolarizzazione della posizione.

Quando si è pagato in ritardo più di due rate del prestito (e meno di sette per quanto riportato in apertura del post) il creditore può segnalare l’evento nella Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (CRIF) e/o in altre Centrali Rischi private (CTC, Experian) a cui risulta associato. La cancellazione della segnalazione avviene decorsi 24 mesi dalla regolarizzazione della posizione.

Questo è quanto! Per il resto, checché ne dica la solerte operatrice che l’ha contattata, non risulta ancora essere prevista la denuncia per truffa per il reato di omesso o ritardato pagamento delle rate di un prestito. Il creditore, per poter supportare una denuncia per truffa senza rischio di pesanti conseguenze, dovrebbe dimostrare che il prestito è stato chiesto ed ottenuto con la consapevole e premeditata intenzione di non rimborsarlo.


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