L’escussione di crediti esattoriali (quelli vantati dalla Pubblica Amministrazione) può coesistere con un pregresso pignoramento dello stipendio per crediti ordinari (assunti con privati, banche e finanziarie).
Lo stipendio, pertanto, verrà gravato da un’ulteriore quota di prelievo a favore della PA, secondo le modalità di seguito illustrate:
- per importi netti dello stipendio fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo;
- per importi netti dello stipendio compresi tra 2.501 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo;
- se si superano i 5.000 mila euro la quota pignorabile è di un quinto, che costituisce il limite massimo pignorabile.
Quando si parla di importi netti dello stipendio ci si riferisce ad importi dello stipendio al netto delle imposte sul reddito e degli oneri contributivi. Quindi il calcolo della quota pignorabile va effettuato al lordo del pignoramento in corso per crediti ordinari.
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