Giuseppe Pennuto

Non sbaglia: in tema di bollo auto, il relativo procedimento di riscossione (formazione e notifica della cartella di pagamento) e’ regolato dall’articolo 163, primo comma, della Legge numero 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007).

Secondo tale norma, il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento e’ divenuto definitivo, trattandosi di un tributo locale.

Nel suo caso, la cartella esattoriale avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2014.

Tuttavia, per eccepire l’intervenuta prescrizione dovrà presentare ricorso alla commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente.

Può provare ad inoltrare un ricorso amministrativo in autotutela agli uffici regionali preposti alla riscossione del bollo auto, ma con la consapevolezza che tale azione non sospende i termini per il ricorso giudiziale nei 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale: in pratica la Regione potrebbe opporre diniego all’istanza di sgravio o, addirittura, non rispondere alla sua richiesta entro i 60 giorni e lei non avrebbe più la possibilità di presentare ricorso alla CTP.


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