Evidentemente al terzo pignorato, Poste Italiane, e contestualmente a lei, debitore, è stato notificato un atto di pignoramento.
In questa ipotesi Poste Italiane dovrà astenersi dal rendere disponibile al debitore, senza ordine del giudice, qualsiasi somma al debitore dovuta. Il che vuol dire che se lei si presentasse ad uno sportello di Poste Italiane, per chiedere di ritirare il capitale investito e gli interessi maturati dai Buoni Fruttiferi Postali (BFP) a lei intestati, si vedrebbe opporre un diniego.
Nel frattempo, di qui all’udienza di ottobre fissata presso il Giudice di Pace, in veste di giudice dell’esecuzione, Poste Italiane dovrà specificare al creditore di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso.
In udienza, il giudice dell’esecuzione, acquisita la dichiarazione del terzo pignorato, provvederà per l’assegnazione di quanto riconosciuto al creditore: ordinerà cioè a Poste Italiane l’ammortamento dei BFP necessari al rimborso del dovuto. In pratica un certo numero di BFP a lei intestati (il numero sufficiente a coprire il debito comprensivo di capitale, interessi di mora e spese giudiziali) verranno annullati ed il creditore riceverà quanto accordato dal giudice e liquidato da Poste Italiane.
Il fatto che i BFP siano cointestati non comporta problemi particolari: la procedura potrà essere implementata con l’annullamento, da parte di Poste Italiane, di tutti i BFP cointestati, la liquidazione del capitale iniziale e degli interessi maturati dai BFP in via di ammortamento, il rilascio di BFP intestati esclusivamente al cointestatario non debitore per un valore facciale pari al 50% di quanto liquidato, l’assegnazione al creditore del dovuto ed eventualmente il rilascio al cointestatario debitore di BFP non cointestati per il valore facciale pari al 50% di quanto residua dalla liquidazione al netto della somma necessaria al soddisfacimento del creditore.
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