Lilla De Angelis

Dal creditore italiano può essere chiesto un decreto ingiuntivo europeo valido in ambito comunitario (quindi anche in Irlanda ed Inghilterra).

La normativa e’ finalizzata a dotare il creditore europeo di uno strumento di facile ed immediata esecutivita’ in tutto il territorio dell’Unione dopo che al debitore sia stata offerta la possibilita’ di contestare adeguatamente la pretesa della controparte e che di questa facolta’ non si sia avvalso o non si sia avvalso con successo.

Questo per quanto attiene l’escussione coattiva dei debiti assunti con banche, privati e finanziarie.

Per quanto attiene, invece, i crediti di tipo esattoriale (quelli assunti verso la Pubblica Amministrazione e per cui agisce Equitalia) e’ stata, recepita quasi ovunque, la direttiva comunitaria in materia di riscossione di tributi e dazi all’interno dell’Unione europea.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione della nuova procedura di riscossione forzata i contributi previdenziali, le multe e le sanzioni pecuniarie di natura penale.

In pratica, sulla base delle disposizioni vigenti, l’agenzia delle Entrate italiana potra’ chiedere assistenza, per la riscossione dei tributi evasi, all’omologo organismo del paese dell’UE in cui risiede il debitore italiano.

Concludendo, non è possibile escludere azioni esecutive portate dai creditori italiani in Irlanda ed Inghilterra; fermo restando che, nella realtà, l’avvalersi delle procedure, seppur “semplificate”, dipende da valutazioni economiche in ordine all’entità dell’importo da recuperare ed alla probabilità di un’escussione coattiva fruttuosa.


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