Ornella De Bellis

Il procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento permette di rivolgersi ad un organismo apposito o a un professionista abilitato (commercialisti, avvocati, notai). Questa seconda opzione, naturalmente, risulterà certamente più onerosa in termini di costo.

Anche gli organismi di conciliazione già oggi esistenti presso le camere di commercio, gli ordini professionali di avvocati, notai, commercialisti ed esperti contabili possono assumere il ruolo di organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento su semplice domanda.

Può provare anche a contattare l‘AIS (Associazione Italiana Sovraindebitamento) oppure una delle sedi dell’ADUSBEF Veneto.

Infine, la cancelleria del Tribunale territorialmente competente potrà fornirle utili indicazioni sulle modalità da seguire per la nomina di un professionista con funzioni e compiti di composizione della crisi da sovraindebitamento, dal momento che il Ministero dell’economia e delle finanze non ha ancora reso pubblico l’albo degli OCCS.


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