Ornella De Bellis

Lei e sua moglie avete fondamentalmente due opzioni fra cui scegliere: la prima è quella che indichiamo come ristrutturazione del debito fai da te; la seconda è quella di fruire della legge 3/2012 che regola la composizione delle crisi da sovraindebitamento attraverso la proposta di un piano del consumatore.

La ristrutturazione del debito fai da te è la soluzione a cui ricorre il debitore sovraindebitato quando si vede negare il consolidamento del debito (sostituzione di tutti i prestiti con uno solo omnicomprensivo, rata mensile unica di importo sostenibile con conseguente allungamento dei tempi di rimborso) che è diventata, ahimè, solo un’occasione per impostare campagne pubblicitarie da parte di banche e finanziarie.

Con questa opzione sia lei che sua moglie interrompete i pagamenti in corso ed invitate i creditori di ciascuno a procedere con pignoramento presso terzi (il datore di lavoro). Alla fine della fiera ciascuno di voi due si troverà un prelievo sullo stipendio netto pari al 20% che sarà devoluto al primo creditore che avrà avviato l’azione esecutiva. Gli altri creditori dovranno attendere che venga completato il rimborso dei crediti di coloro da cui sono stati preceduti.

Il vantaggio è che l’operazione di ristrutturazione può avere inizio da subito e non richiede partecipazione attiva da parte vostra. Per contro, si sarà costretti a rimborsare la quota del 20% dello stipendio per il tempo necessario a coprire anche le spese legali sostenute dai creditori e gli interessi di mora necessariamente applicati.

Da sottolineare che non siamo di fronte alla banale scelta di non pagare, ma a quella più articolata di pagare secondo le morme di legge. In un tale contesto si dovrebbe agevolmente superare la temuta pressione psicologica operata dai creditori: il pignoramento dello stipendio è lo strumento che i creditori hanno a disposizione proprio per rientare da esposizioni di sovraindebitamento dei propri debitori quando questi dispongono di una retribuzione da lavoro dipendente.

La seconda opzione prevede il ricorso alla legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento. Sia lei che sua moglie dovrete innanzitutto rivolgervi ad un’associazione di consumatori presente sul territorio che sia anche accreditata come organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCCS).

Insieme all’OCCS bisognerà preparare il cosiddetto piano del consumatore (uno per lei ed uno per sua moglie). Nel caso specifico si tratterà di proporre un importo rateale con il quale rimborsare ciascuno dei creditori. In pratica la proposta si concretizzerà nel ridurre di una stessa percentuale la rata di ciascun prestito, in modo da ottenere un importo mensile sostenibile, calcolare gli interessi conseguenti all’allungamento del piano di ammortamento di ciascun prestito e sottoporre al giudice preposto, nel tribunale territorialmente competente, l’omologazione del piano del consumatore così redatto. Insomma, nè più, nè meno, di un piano di consolidamento e ristrutturazione del debito concordato con il giudice ed imposto ai creditori.

Per omologare il piano del consumatore, infatti, non e’ richiesta l’adesione dei creditori, in quanto il giudice fonda le proprie valutazioni sulla convenienza (per tutti, debitori e creditori) della proposta avanzata (rispetto ad un default unilaterale del debitore con conseguente pignoramento degllo stipendio) e sulla meritevolezza e volontà di pagare del soggetto debitore interessato costretto altrimenti a non disporre delle risorse necessarie per sopravvivere.

A differenza del consolidamento fai da te non si va incontro a spese legali per l’azione esecutiva promossa dal creditore e agli interessi di mora, ma solo agli interessi del prestito calcolati su tempi di rimborso più lunghi rispetto a quelli previsti all’atto della stipula del contratto. Per contro, bisognerà individuare un partner (OCCS) che svolga il proprio ruolo con un minimo di serietà professionale.

Non si è fatto alcun riferimento ad un accordo con i creditori, pure previsto dalla legge di composizione delle crisi da sovraindebitamento, in quanto l’esperienza ci insegna che nessun accordo ragionevole è possibile con costoro.


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