Genny Manfredi

Il beneficiario della cambiale, a fronte del mancato pagamento dell’effetto e prima di avviare le procedure esecutive per l’espropriazione dell’immobile, dovrà attendere che si formi capienza per il proprio credito (garantito da ipoteca di secondo grado) nel presumibile ricavato della vendita all’asta dell’immobile al netto del capitale residuo dovuto alla banca mutuante (creditore privilegiato).

In pratica, egli dovrà attendere che il presumibile ricavato della vendita all’asta dell’immobile sia tale da soddisfare innanzitutto il debito con la banca (capitale residuo) con cui è stato stipulato il mutuo e poi l’importo della cambiale non pagata, naturalmente gravato da interessi di mora e spese legali per la procedura di pignoramento ed espropriazione.

Quindi, il beneficiario della cambiale rimasta impagata, creditore garantito da ipoteca di secondo grado, avrà interesse economico a procedere esecutivamente nei confronti del debitore inadempiente solo quando saranno maturate le condizioni appena esposte.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.