Il ruolo che svolge la Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (CRIF) è quello di segnalare, ai soggetti creditori aderenti, il merito creditizio (credit score) del debitore in cerca di prestiti.
Lo scopo viene raggiunto attraverso l’obbligo di inserimento in banca dati degli eventi positivi e negativi (puntualità nei rimborsi) relativi al debitore. Le finanziarie e gli istituti di credito che alimentano l’archivio sono poi gli stessi soggetti autorizzati anche alla sua consultazione.
Si capisce bene, allora, che il comportamento a cui è obbligato contrattualmente l’aderente è proprio quello di perseverare nella segnalazione, in modo da consentire a tutti gli altri creditori, che della centrale rischi si servono, di valutare correttamente il credit score del debitore. Diversamente verrebbe vanificato lo scopo della Centrale Rischi.
Ora, può capitare che, nel tempo, alcuni creditori originari cedano la posizione debitoria a terzi (società di recupero) che non partecipano alla CRIF (magari aderenti ad altre banche dati dei cattivi pagatori quali Experian e CTC, ad esempio) i quali, di conseguenza, non sono obbligati a perpetuare la segnalazione in CRIF.
Pertanto, la permanenza in CRIF del nominativo del debitore non è legata tanto alla probabilità statistica di recuperare il dovuto quanto, piuttosto, alla necessità di rendere affidabili ed aggiornati i contenuti dell’archivio, evitando, per quanto possibile, che il debitore insolvente possa rientrare nel circuito del credito.
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