Lei non chiarisce se c’è già stata l’udienza di convalida dello sfratto: nel qual caso potrebbe chiedere al giudice il cosiddetto termine di grazia. La legge, infatti, stabilisce che la morosità del conduttore nel pagamento dei canoni di locazione può essere sanata davanti al giudice, per non più di tre volte nel corso di un quadriennio, se il conduttore versa l’importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice.
Per quanto attiene la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, la legge 3/20012 si preoccupa di sospendere, nel caso di accordo con il creditore o omologazione del piano del consumatore, le procedure di riscossione coattiva nei confronti del debitore (pignoramento ed espropriazione per i canoni non corrisposti) ma non sana le conseguenze (lo sfratto) derivanti da inadempimento del contratto di locazione.
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