Il creditore procedente, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo e decorsi i termini per l’eventuale opposizione concessa al debitore, notificherà un atto di precetto al suo datore di lavoro per il pignoramento del 20% dello stipendio netto (al lordo dell’importo ceduto).
Affitti a carico e numero di componenti del nucleo familiare contano nulla per la determinazione della quota dello stipendio da pignorare. Tuttavia, con il primo pignoramento in corso, gli altri due creditori che procedessero per vie legali a fronte di una sua unilaterale sospensione del pagamento delle relative rate, dovrebbero attendere il rimborso integrale del primo credito per poter beneficiare di un prelievo forzoso sullo stipendio.
In pratica, uno ed un solo pignoramento può insistere sullo stipendio per debiti di natura ordinaria (privati, banche e finanziarie, per intenderci).
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