Giuseppe Pennuto

Non possono ottenere il passaporto coloro che debbano espiare una pena restrittiva della liberta’ personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell’autorita’ che deve curare l’esecuzione della sentenza, sempreche’ la multa o l’ammenda non siano gia’ state convertite in pena restrittiva della liberta’ personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto.

Questo è quanto dispone l’articolo 3 della legge 1185/67.

Si tratta, dunque, di una verifica che riguarda esclusivamente la fase di rilascio del passaporto: i funzionari della Questura o dell’ufficio passaporti del commissariato di Pubblica Sicurezza devono verificare che il richiedente non abbia multe o ammende in sospeso (multe o ammende derivanti dalla conversione di pene detentive e non da violazioni del codice della strada che non siano quelle inerenti la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti). Poichè la riscossione coattiva di tali sanzioni penali è affidata ad Equitalia, quando il debitore non vi provvede spontaneamente, la verifica si estende anche alle cartelle esattoriali, limitatamente agli importi iscritti a ruolo dal Ministero della Giustizia.

Di qui, forse, la leggenda metropolitana dei controlli sull’espatrio (peraltro solo nei paesi esteri per i quali sarebbe necessario il passaporto) dei debitori che hanno conti in sospeso con Equitalia.

Ulteriori approfondimenti e chiarimenti in questo articolo dal blog.


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