Paolo Rastelli

Le regole di riscossione coattiva esattoriale (che non sono scritte da Equitalia, ma dal legislatore) prevedono che la rateizzazione possa essere concessa, a richiesta del debitore, esclusivamente sull’intero importo iscritto a ruolo. In pratica il debitore non può scegliere quali cartelle rateizzare e quali no.

L’eventuale eccezione di prescrizione delle cartelle esattoriali a carico del debitore va eccepita con ricorso al giudice competente (dipende dalla natura dei debiti iscritti a ruolo) appena il debitore ne viene a conoscenza: anche a seguito, dunque, della richiesta di rateizzazione di due cartelle esattoriali in occasione della quale il concessionario della riscossione rivela l’esistenza di altri importi da saldare.

Fino a quando la prescrizione non viene accertata in sede giudiziale e vengono sgravati per sentenza i debiti iscritti a ruolo, Equitalia non può concedere rateizzazioni parziali e quindi sospendere azioni esecutive come il fermo amministrativo.

Se è proprio sicuro dell’intervenuta prescrizione di alcune cartelle esattoriali può anche tentare la via del ricorso amministrativo in autotutela, presentando apposita istanza ad Equitalia: ma deve essere sicuro che non ci siano state, in questi anni, comunicazioni, interruttive della prescrizione a lei notificate dal creditore per cui Equitalia agisce, anche per compiuta giacenza (temporanea irreperibilità del destinatario dell’atto).

In pratica, deve effettuare acceso agli atti presso i singoli creditori e circostanziare ad Equitalia, allegando la documentazione acquisita, l’intervenuta prescrizione, sperando che il concessionario riconosca le sue ragioni.


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