Tullio Solinas

Per la determinazione della componente assoggettabile a pignoramento le cose sono differenti a seconda che si tratti di pensioni o stipendi. Per le pensioni entra in gioco il cosiddetto “minimo vitale impignorabile”: al pensionato, infatti, e’ stata riconosciuta fino ad oggi, in sede giudiziale di merito e di legittimita’, una componente non pignorabile della pensione necessaria alla sopravvivenza, che e’ pari a circa 500 euro mese.

Nel recentissimo decreto legge 83/15, per di più, e’ stabilito che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della meta’. La parte eccedente tale ammontare continuerà ad essere pignorabile nei limiti previsti dal codice di procedura civile, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Lei percepisce una pensione di 1440 euro, al lordo della cessione del quinto. La misura massima dell’assegno sociale aumentata della metà è pari, più o meno, a 750 euro. Diciamo allora che la quota pignorabile della sua pensione è di 690 euro.

Cosa vuol dire? Vuol dire che, se la prima finanziaria (in ordine di tempo) si rivolge al giudice, questi consentirà all’INPS di prelevare direttamente dalla sua pensione e consegnare alla finanziaria procedente (pignoramento presso INPS) la somma di 138 euro (20% della quota pignorabile della sua pensione).

La seconda finanziaria (in ordine di tempo) ‘per ottenere il rimborso del credito vantato dovrà attendere che con i 138 euro al mese lei abbia completamente saldato il debito assunto con la prima finanziaria.

Attenzione però: se nel frattempo lei non paga tasse o tributi locali o multe, Equitalia (che procede per crediti esattoriali) potrà chiedere ed ottenere un altro 10% della quota pignorabile della sua pensione, vale a dire altri 69 euro/mese.

Ancora, se lei si separa da sua moglie e non adempie all’obbligo di corrisponderle l’assegno di mantenimento fissato in sede giudiziale o di omologazione dell’accordo consensuale, il coniuge separato le potrà togliere un altro X% della quota pignorabile della pensione (l’X% lo stabilisce il giudice fino ad un massimo tale che la somma del pignoramento a favore del coniuge separato, dei pignoramenti eventuali in corso e della cessione del quinto non superi la metà del rateo mensile percepito dal pensionato).

Concludendo, si può dire che se tutti i suoi attuali creditori volessero ricorrere dal giudice lei rischia una cifra pari a 138 euro e chi dei creditori non vince la corsa, resta senza il becco di un quattrino per parecchio tempo – anche per sempre se il debitore muore anzitempo e gli eredi rinunciano all’eredità. Facendo gli scongiuri di prassi, una condizione ottimale, la sua, per poter proporre al creditore un accordo a saldo stralcio (tipo: devi avere 1000 ti do 100 altrimenti ci vediamo dal giudice) senza rischiare di fare la fine di Tsipras …

Per trattare con i creditori meglio lasciar perdere gli avvocati, a nostro avviso. E’ sufficiente fare attenzione alla documentazione che il creditore deve rilasciare a fronte del saldo stralcio, nozioni che può sicuramente acquisire leggendo gli articoli contenuti in questa sezione.


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