Giuseppe Pennuto

Una cartella esattoriale, non notificata correttamente, può essere contestata, decorsi i 60 giorni dalla data di presunta notifica (quando vengono avviate automaticamente le azioni di riscossione coattiva), con procedura di opposizione all’esecuzione.

La cartella esattoriale e tutti i provvedimenti successivi sono nulli perchè non è stato comunque garantito il diritto di difesa del destinatario. E’ naturale che prima o poi il destinatario venga a sapere dell’esistenza di un titolo esecutivo (tale è la cartella esattoriale) a proprio carico, ma questo non sana l’illegittimità della procedura di riscossione coattiva.

Il punto della questione è verificare se effettivamente la notifica della cartella esattoriale è viziata oppure se essa è stata effettuata, correttamente, per compiuta giacenza.

Può anche attendere la notifica del fermo amministrativo, ma deve anche considerare che il provvedimento potrebbe già essere stato disposto a sua insaputa.


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