Loredana Pavolini

Non per mettere il dito nella piaga, ma un qualsiasi documento che rivelasse l’interposizione della società C nella pretesa di riscuotere il credito vantato dal creditore originario A (a parte l’emissione di cambiali a beneficio di C che potrebbe integrare il reato di truffa) risulterebbe utile a risolvere la questione.

E’ difficile pensare, infatti, che il soggetto C potesse conoscere l’entità del credito vantato da A e le coordinate del debitore, senza la fattiva partecipazione di A. E non sarebbe la prima volta che il creditore originario A cede lo stesso credito a due società diverse (nella specie B e C).

Certo, sarebbe stato onere del debitore esigere da C la comunicazione dell’intervenuta cessione del credito, ma ciò non assolve affatto l’attuale comportamento della società cedente A da eventuali responsabilità nella questione; il creditore originario cedente A non può lavarsene le mani adducendo completa ignoranza della intervenuta transazione stipulata fra il debitore e la società fantasma C (presunta e sedicente cessionaria del credito vantato da A).

A questo punto, non resta altro da fare che contattare il creditore originario A ed indurlo e pretendere ed ottenere una quietanza liberatoria dalla società C. In mancanza, questa la minaccia da riferire in modo esplicito e determinato, il debitore procederà a sporgere denuncia per truffa nei confronti del soggetto C all’Autorità giudiziaria, con tutte le conseguenza che potrebbero derivare ad A qualora i PM accertassero legami commerciali fra A e C, nonché violazioni penali di A nella gestione del credito ai consumatori e nella plurima attività di cessione a società diverse (B e C) dello stesso contratto di credito.

Gli altri quesiti restano assorbiti dalle indicazioni appena fornite. Se decidesse comunque di documentarsi in tal senso, la invito a leggere gli articoli contenuti in questa sezione, ed in quest’altra.


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