Ludmilla Karadzic

Affinché l’atto pervenga al destinatario, l’Agenzia delle entrate è obbligata ad avviare una procedura di mutua assistenza tra paesi esteri in materia di notifiche.

Se il destinatario risiede in un paese estero che non aderisce a convenzioni internazionali, l’Agenzia delle entrate deve procedere attraverso le autorita’ consolari.

Nel caso di persistente irreperibilità del debitore, l’art. 142 del codice di procedura civile prevede che la notifica venga perfezionata tramite affissione di un avviso nell’albo dell’ufficio giudiziario territorialmente competente in base all’ultima residenza in Italia.


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