Giuseppe Pennuto

L’accertamento di un concorso di colpa paritario (50% ciascuno) a carico dei conducenti non determina l’applicazione del malus per i contratti relativi ai veicoli coinvolti, ma soltanto l’annotazione nei relativi attestati di rischio della quota di corresponsabilità paritaria dei conducenti.

Nei sinistri tra due veicoli, il responsabile principale è il conducente cui sia stato attribuito un grado di responsabilità pari almeno al 51%.

L’annotazione è effettuata per verificare se nel periodo massimo di cinque anni successivi alla prima annotazione venga raggiunta la percentuale cumulata del 51%. In tal caso la compagnia applicherà il malus al primo risarcimento pagato.

Le condizioni contrattuali generalmente prevedono la possibilità per l’assicurato di rimborsare alla compagnia l’importo dei sinistri con responsabilità principale del conducente, non quelli con responsabilità paritaria.

Se non ci sono danni da rimborsare, non c’è alcuna responsabilità dell’assicurato e, quindi, nessuna implicazione sul malus.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.