Tullio Solinas

Lei acquisirà la proprietà dell’immobile (usufrutto e nuda proprietà se così vogliamo dire).

Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale non è idoneo a costituire un diritto reale di uso o di abitazione a favore dell’assegnatario, ma solo un diritto di natura personale, opponibile, se avente data certa, ai terzi entro nove anni o altrimenti anche dopo i nove anni se il titolo sia stato in precedenza trascritto.

Tuttavia, in tale contesto e’ stato anche sancito, da giurisprudenza conforme, che il diritto vantato dall’assegnatario della casa coniugale, opponibile al terzo acquirente, non paralizza quello del creditore di procedere sul bene oggetto dell’assegnazione, pignorandolo e facendolo vendere coattivamente.

In pratica, se il terzo acquista l’immobile dal coniuge proprietario e non assegnatario dell’immobile, dovrà lasciare il coniuge assegnatario nell’appartamento per 9 anni (18 se è stata trascritta l’assegnazione). Non è così se il terzo acquista l’appartamento nell’ambito di una procedura esecutiva di espropriazione tramite vendita all’asta.


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